Specifiche Agenzia delle entrate su bonus mobili e bonus giovani coppie
L’agenzia delle entrate ha provveduto a pubblicare il 31 marzo 2016 la circolare n 7/E riguardante gli interventi di ristrutturazione edilizia e il bonus mobili e giovani coppie.
In questa circolare si fa presente in particolar modo che il bonus giovani coppie e il bonus arredi non sono la stessa cosa. Il “bonus mobili” è legato ai lavori di ristrutturazione mentre quello “giovani coppie” riguarda l’acquisto di mobili per l’arredo dell’abitazione principale ma non rientrano le spese per i grandi elettrodomestici.
Vi segnaliamo inoltre che i due bonus non sono cumulabili.
Come riferimento sui mobili agevolabili di prega di prendere come riferimento la circolare n 29/E del 2013 dove vengono elencati, come esempio, “ letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio il parquet), tende, tendaggi e altri complementi di arredo”
Per usufruire del “bonus giovani arredi” bisogna aver acquistato un’immobile destinata ad abitazione principale nel 2016. L’acquisto però può essere stato effettuato anche nel 2015. Ecco quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate: “La fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che tengono conto del fatto che, nell’ambito del TUIR, previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale”. Ancora, per quanto riguarda la destinazione stessa, essa deve “sussistere in linea di principio nell’anno 2016” e tuttavia “gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del modello UNICO PF 2017)”.
Vi ricordiamo inoltre che è possibile pagare solo con bonifico bancario o con carta di credito o debito. Non si può invece pagare con assegni, contanti o altro. Bisogna ovviamente conservare tutte le ricevute e relativa fattura d’acquisto.